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STATUTO Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil Approvato all’unanimità dal Comitato Direttivo FP CGIL il 13 dicembre 2004 in seguito alle indicazione formulate dal Collegio Statutario Nazionale CGIL alla luce del XIV Congresso CGIL secondo le procedure previste dall’art.11 dello Statuto CGIL ed in virtù delle quali, il Collegio Statutario Nazionale, ha formulato parere di conformità in data 23 febbraio 2005 con nota Prot. 2005/455 COD.XI/263/58. Comprensivo di modifica apportata all’art. 9, approvata dall’8° Congresso della Categoria tenutosi a Viterbo dal 14 al 16 febbraio 2006 e dalla Presidenza del Consiglio Statutario in data 26 aprile 2006 (prot.2006/949 cod XI/263/75).
Art.1 1. La Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica, d'ora in avanti denominata FP CGIL, è l'organizzazione della CGIL che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nelle pubbliche amministrazioni, nelle attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche, gestiti sia in forma diretta che indiretta, siano essi pubblici che privati. 2. La FP CGIL organizza e tutela, pertanto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti o in qualsiasi altra relazione di lavoro, a tempo indeterminato o con rapporto di lavoro precario, ivi compresi quelli occupati o associati in cooperative anche autogestite, nonché le disoccupate e i disoccupati inerenti al medesimo ambito. 3. La FP CGIL si propone costitutivamente di riaffermare il ruolo dello stato sociale come fondamento della vita democratica, riformare i suoi istituti, valorizzare e qualificare il lavoro, promuovere un reale rinnovamento della pubblica amministrazione per meglio rispondere ai bisogni dei cittadini anche nel segno della trasparenza e della legalità, ispirando la propria azione ad una visione confederale. 4. La FP CGIL afferma il valore dell'unità nazionale e intende contrastare ogni tentazione secessionista dando rilievo a tutti gli elementi in grado di rafforzare i rapporti di solidarietà tra le diverse aree territoriali a partire dal ruolo insostituibile del contratto nazionale di lavoro. La FP CGIL è impegnata a favorire una trasformazione delle pubbliche amministrazioni coerente con una riforma federalista dello Stato che valorizzi tutte le forme e gli strumenti dell'autogoverno locale. 5. L'adesione alla FP CGIL è volontaria. Essa comporta piena uguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, di identita’ di genere, culture e formazione politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, nonché l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica. 6. La FP CGIL aderisce alla Federazione Sindacale Europea dei Servizi Pubblici (FSESP) affiliata alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES). 7. E' affiliata, inoltre, all'Internazionale dei Servizi Pubblici (ISP). 8. La FP CGIL ha sede a Roma.
2. Considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità. 3. La FP CGIL ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l'umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i Paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani. 4. La FP CGIL considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni popolo. 5. La FP CGIL ispira a questi indirizzi la propria partecipazione alle attività dell’ ISP, proponendosi di contribuire alla sua affermazione come autentico sindacato internazionale, per la promozione, la difesa e il consolidamento delle organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l'esercizio di un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali. 6. La FP CGIL è, altresì, impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la FP CGIL opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale europeo, a partire dalla adozione, da parte della CES e della FSESP, di funzioni di direzione del movimento sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sopranazionale in particolare nei servizi pubblici e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento dei particolarismi nazionali, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso. 7. La FP-CGIL afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere - su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze - della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi. 8. La FP-CGIL tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali. 9. La FP-CGIL è un sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti. 10. La stessa autonomia della FP-CGIL, anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna. 11. La FP-CGIL considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, considera necessario agire perché da tutte le componenti dell'associazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sull'efficacia generale degli accordi sindacali. 12. La FP CGIL considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale - ed in questo quadro, l'unità delle Confederazioni, a partire dalla valorizzazione del ruolo delle strutture unitarie nei luoghi di lavoro - valori ed obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato. 13. La FP CGIL è interessata a sviluppare rapporti positivi con quei settori del sindacalismo autonomo che guardano esplicitamente ad una idea di rappresentanza generale delle lavoratrici e dei lavoratori, superando la tradizionale logica di difesa di interessi corporativi e di gruppo. 14. La FP-CGIL, nel promuovere l'iniziativa ed il conflitto sindacale, assume la necessità e l'utilità dell'autoregolamentazione e del coinvolgimento dell'utenza. Art. 3 2. Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la FP CGIL. 3. L'iscrizione alla FP CGIL è attestata dalla tessera e dalle regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.
2. Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi. 3. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti. 4. Ogni iscritta e ogni iscritto alla FP CGIL ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguardi. 5. Le iscritte e gli iscritti alla FP CGIL hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della FP CGIL. 6. La FP CGIL deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa. 7. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni. 8. Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno dell'organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria. 9. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alla cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero. 10. La FP CGIL, nel rispetto dei diritti generali sanciti nel presente Statuto, e nell'ambito della propria azione tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze. Art. 5
2. Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto. 3. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della FP CGIL nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera FP CGIL su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato di cui all'art. 6.
1. La FP CGIL ritiene fondamentale assumere l'esercizio della democrazia di mandato dei lavoratori nella definizione di tutte le fasi negoziali dell'iniziativa contrattuale. a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla FP CGIL, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni della FP CGIL e alle decisioni specifiche che li riguardano; 5. Al Comitato direttivo nazionale della CGIL spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3 per cento di iscritte/iscritti o delegate/delegati possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti. Art. 7 2. L'adesione alla FP CGIL è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali il Comitato direttivo della Federazione nazionale preveda espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali. 3. L'adesione alla FP CGIL é altresì incompatibile con l'appartenenza ad organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista e razzista. 4. L'autonomia della FP CGIL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli: • appartenenza a Consigli di amministrazione di associazioni imprenditoriali, di istituti ed enti pubblici, di ogni tipo, società (ad esclusione di quelli di società promosse dalla CGIL) e organi di gestione in genere; eventuali deroghe, che comunque non possono riguardare enti e società su cui afferisce un intervento contrattuale della FP-CGIL, riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, società no profit devono essere preventivamente autorizzate dalla Federazione nazionale della FP CGIL; in assenza di tale autorizzazione scatta automaticamente l'incompatibilità; • appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siamo di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi; • qualità di componenti delle assemblee elettive dell' Unione Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale; • assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l' incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale. 5. Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte. 6. Analogamente, si prevede che l'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi. 7. Da' luogo a incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico. 8. A livello di posto di lavoro, per cariche di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale é limitata al territorio amministrativo del comune in cui é collocato il luogo di lavoro. 9. L'appartenenza ad organi esecutivi della FP-CGIL a qualsiasi livello é inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili. 10. La FP CGIL ritiene che la funzione di direzione a tempo pieno ed indeterminato sia incompatibile con la partecipazione a concorsi nei settori pubblici o corrispondenti forme nei settori privati nell'ambito dell'esercizio di rappresentanza. Sono ovviamente esclusi i casi di ristrutturazione, soppressione dell'ente o del posto di lavoro ed i processi collettivi di reinquadramento conseguenti a norma contrattuale o di legge. 11. E' responsabilità della Segreteria di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria. 12. Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà valutato dal Comitato direttivo nazionale della FP-CGIL. Le decadenze previste dal presente articolo sono automatiche.
TITOLO II Art. 8 2. Nel luoghi di lavoro e nel territorio la FP CGIL identifica nell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale. 3. L'Assemblea elegge il Comitato degli iscritti e delle iscritte, nonché le delegate e i delegati ai congressi delle istanze superiori. 4. La FP CGIL si articola nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato o precario: • i Comitati degli iscritti e delle iscritte del posto di lavoro e/o interaziendali, • le Federazioni territoriali o metropolitane della FP-CGIL; • le Federazioni regionali della FP CGIL; • la Federazione nazionale FP CGIL. 5. La direzione e la responsabilità delle politiche generali rivendicative e contrattuali sono di competenza degli organismi statutari deliberanti ed esecutivi della FP CGIL. Questi, a tal fine, si avvalgono del contributo di elaborazione di coordinamenti di comparto, ivi compresi quelli delle specifiche aree contrattuali della dirigenza, di coordinamenti di ente, di dipartimenti, delle articolazioni organizzative dei medici, che rappresentano articolazioni funzionali delle Federazioni. 6. Il Comitato direttivo nazionale della FP CGIL ne stabilirà con specifica deliberazione le modalità di composizione e funzionamento in modo da garantirne il costante coinvolgimento. 7. La FP CGIL favorisce ad ogni livello le forme di aggregazione che le donne autonomamente si scelgono, garantendone la concreta agibilità politica. 8. La FP CGIL è impegnata a promuovere la valorizzazione ad ogni livello della presenza ed il ruolo dei quadri femminili, e a realizzare il coinvolgimento attivo delle donne nelle proprie elaborazioni.
2. I CdI favoriscono la partecipazione degli iscritti e delle iscritte alla vita dell'organizzazione e promuovono il tesseramento ed il proselitismo alla FP CGIL. 2bis: I Comitati degli Iscritti rappresentano tutte le lavoratrici ed i lavoratori iscritti nella realtà produttiva a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro; a tal fine, nella loro costituzione, deve essere garantita una rappresentanza, pari almeno al 10% dei componenti e, comunque, non inferiore all’unità, delle lavoratrici e dei lavoratori precari e/o atipici. Ad essi saranno garantite le agibilità sindacali in conformità alla legislazione vigente. A seguito della stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori elette/i in rappresentanza dei precari e/o atipici, mediante surroga nell’organismo va garantita la presenza di altrettanti rappresentanti di questi lavoratori. 3. I CdI sono titolari di poteri contrattuali solo ove non sia costituita una rappresentanza sindacale unitaria. 4. Non esiste incompatibilità tra essere componente di CdI ed essere componente di rappresentanza sindacale unitaria. 5. I CdI sono eletti in occasione del Congresso della FP CGIL o in occasione dell'Assemblea straordinaria degli iscritti. 6. Il CdI ha diritto ad utilizzare le strutture e le risorse della FP CGIL. In tal senso i bilanci delle strutture di riferimento della FP CGIL dovranno prevedere di destinare risorse adeguate per l'attività dei CdI e, comunque, in una misura non inferiore al 3%. 7. Al fine di rendere pienamente partecipi alla vita della federazione i CdI, e per informare e discutere sulle decisioni più rilevanti assunte dagli organismi dirigenti, si istituisce l'assemblea territoriale dei CdI, o dei loro rappresentanti (le modalità di funzionamento dovranno essere definite con deliberazioni dei Comitati direttivi di riferimento) che può riunirsi in forma plenaria o di comparto. 8. Si rinvia ad apposita deliberazione del Comitato direttivo nazionale della FP CGIL per l'applicazione del regolamento CGIL dei CdI. 9. La FP CGIL riconosce le rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, d'ora in avanti denominate RSU, quali soggetti titolari di poteri contrattuali nell'ambito di loro competenza e ne promuove l'elezione, affermando la propria opzione per il voto segreto e il metodo proporzionale e impegnandosi al periodico rinnovo con esclusione della prorogabilità. 10. La FP CGIL individua la necessità di definire le proprie candidature tra iscritti e iscritte nonché, eventualmente, tra dipendenti non iscritti e non iscritte, attraverso consultazioni primarie, garantendo l'applicazione della norma antidiscriminatoria.
Art. 10 2. Elabora e coordina le linee di politica generale, rivendicativa e contrattuale del territorio. 3. Cura la formazione dei quadri e garantisce la circolazione dell'informazione. 4. Definisce ed attua le politiche rivendicative aziendali e territoriali in concorso con le RSU e, ove non elette, con i CdI nel quadro delle scelte politiche generali e cogliendo la specificità dell'area rappresentata.
2. Essa é titolare della contrattazione per tutti gli ambiti di cui il livello regionale é competente. • coordinare l'iniziativa generale e contrattuale dei livelli territoriali; • raccordare le scelte e le politiche nazionali con la loro traduzione ed attuazione a livello territoriale; • concorrere a determinare con le strutture territoriali la politica e la formazione dei quadri; • garantire la circolazione dell'informazione; • definire gli ambiti territoriali delle federazioni all'interno della regione. 3. Il livello regionale e l'area metropolitana (o il livello territoriale maggiormente significativo) si possono integrare organicamente e funzionalmente, a livello organizzativo e/o politico, sulla base di una decisione assunta dagli organismi dirigenti di dette strutture, in concerto con la Federazione nazionale. 4. L'eventuale unificazione strutturale delle due istanze deve essere sancita dai rispettivi congressi. Art. 12 2. Inoltre essa interviene in generale sull'insieme della politica organizzativa ai vari livelli; sull'insediamento della FP-CGIL. nei luoghi di lavoro e nel territorio; sulla promozione della politica dei quadri e della loro formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro; sulla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto nel presente Statuto e alle decisioni del Comitato direttivo della CGIL; sul regolamento dei trattamenti degli apparati, in accordo con le decisioni del Comitato direttivo della CGIL. 3. Essa ha, prioritariamente, la funzione di: • stipulare i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di intervenire su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici dei settori rappresentati; • definire le linee di intervento sulle politiche pubbliche, in raccordo con il livello confederale in particolare per quanto attiene ai temi della riforma delle Pubbliche Amministrazioni, dei servizi e dello Stato Sociale; • coordinare e sovrintendere alla gestione delle politiche sindacali inerenti le aziende, gli enti e i ministeri nazionali; • coordinare le politiche rivendicative decentrate, nonché le scelte di politica organizzativa e finanziaria; • definire le politiche organizzative, dei quadri, della formazione e dell'informazione. 4. Nell'ambito dell'autonomia delle strutture e del diritto delle donne all'autorganizzazione viene individuata, a livello nazionale, una sede di relazione e confronto delle donne e delle esperienze esistenti al fine di promuovere l'iniziativa politica delle donne della FP-CGIL.
1. La FP CGIL partecipa alla Federazione Formazione e Ricerca, in quanto Federazione di 2° livello i cui soggetti costitutivi sono la CGIL confederale, il Sindacato nazionale Scuola, il Sindacato nazionale Università e Ricerca e la FP CGIL.
Art. 14 • il Congresso; • il Comitato direttivo. b. E' organo esecutivo: • la Segreteria. c. E' organo di indirizzo programmatico: • l'Assemblea nazionale dei quadri e delegati; d. Sono organi di controllo amministrativo: • il Collegio dei sindaci; • gli Ispettori. e. E' organo di garanzia statutario: • il Collegio di verifica.
1. Il Congresso è il massimo organo deliberante della FP CGIL. Esso viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo delle iscritte/iscritti. 2. Il Comitato direttivo deciderà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l'attuazione dei principi di cui all'art. 6 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal Comitato direttivo stesso, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto. 3. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici/lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere elette/i è riservata alle iscritte/iscritti nella modalità previste dal Regolamento congressuale. 4. Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, del massimo organo deliberante dell'istanza per la quale è indetto il Congresso, tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero delle delegate/i da eleggere. I congressi straordinari ai vari livelli della FP CGIL sono convocati secondo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e ad essi si applica il regolamento di cui al comma 2. 5. Compiti del Congresso della FP CGIL sono: 6. Fra un congresso e l'altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni o sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato direttivo nazionale, che delibererà con la maggioranza dei 3/4 dei componenti. 7. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.
1. Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante della FP CGIL tra un Congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di dirigere la Federazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la FP CGIL si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso della categoria. 2. Ad esso è affidato, altresì, il compito di deliberare in apposite sessioni sulle materie rinviate dall’articolo 6 del presente statuto e sulle modalità di applicazione del regolamento del personale; sulle percentuali di riparto della canalizzazione relativamente a quelle di spettanza della Categoria, di applicazione di regole amministrative in conformità alla Legge 460 del 1997; di regole relative alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di strutture di rappresentanza. 3. Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all'interruzione del rapporto di lavoro, o alla cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale. 4. Il Comitato Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria, riferito all’esercizio dell’anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all’esercizio dell’anno precedente. 5. Il Comitato direttivo nazionale della FP CGIL, qualora un organo direttivo od esecutivo della FP CGIL assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla CGIL e alla FP CGIL, perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto CGIL e dello Statuto FP CGIL, con le norme amministrative, compresi i ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto di ledere l'immagine della FP CGIL, può decidere, in casi eccezionali e con maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, la nomina di due o più delegati con funzioni di verifica e di istruttoria ai fini degli adempimenti di cui al paragrafo successivo. Nella delibera del Comitato direttivo nazionale della FP-CGIL dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i sei mesi. Entro i sei mesi, qualora non siano in toto o in parte risolte le violazioni e/o irregolarità che hanno determinato la nomina, i delegati di cui al paragrafo precedente relazioneranno al Comitato direttivo nazionale della FP CGIL che deciderà se proporre al Comitato direttivo nazionale della CGIL la procedura prevista dall’art.16 dello Statuto CGIL. 6. Il Comitato direttivo della FP CGIL é eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso. 7. Il Comitato direttivo provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio di verifica, del Collegio dei sindaci, nelle forme previste dal presente Statuto. 8. Il Comitato direttivo si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente o una Presidenza. 9. Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza, su preciso ordine del giorno, in accordo con la Segreteria, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento. 10. Ogni componente del Comitato direttivo ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione della FP CGIL e di prendervi parola. 11. Il Comitato direttivo elegge il Segretario generale e la Segreteria. 12. Elegge, inoltre, gli Ispettori nazionali. 13. Il Comitato direttivo può decidere l'elezione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone compiti e poteri. 14. Il Comitato direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione. 15. Il Comitato direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali. 16. Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.
2. Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo in un'apposita riunione. 3. Su proposta del Segretario generale la Segreteria nazionale può nominare il Vice-Segretario con funzioni vicarie. 4. La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale. 5. La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana della Federazione nazionale e mantiene un contatto permanente con la CGIL e le altre Federazioni di categoria e con le FP CGIL regionali, territoriali e metropolitane, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne. 6. Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza. 7. La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, comparti e coordinamenti della FP CGIL, sulla base della deliberazione di cui all'art. 8, c. 6, ne coordina l'attività nei vari campi, nomina i funzionari nazionali dandone comunicazione al Comitato direttivo, i collaboratori tecnici, presenta al Comitato direttivo, per l'approvazione, i bilanci della Federazione. 8. La rappresentanza legale della FP CGIL di fronte a terzi e in giudizio è attribuita: a. al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo; b. ad altra persona, nominata con formale delibera dalla Segreteria nazionale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria nazionale FP CGIL può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina, di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo. c. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimenti di questi, ad altro componente della Segreteria.
Art. 18
2. Essa è composta, dalla platea congressuale integrata nella misura del 50% da CdI e componenti FP CGIL nelle RSU e ha durata compresa tra un Congresso e l'altro. Nel caso di sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti, viene integrata sulla base dei criteri di composizione della platea congressuale stessa. 3. Essa viene convocata dal Comitato direttivo nazionale, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita della FP CGIL e della CGIL.
2. Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni. 3. Per i Collegi dei sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'organizzazione. 4. Il Collegio dei sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della FP CGIL, controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. 5. Il Collegio dei sindaci presenta al Congresso FP CGIL una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente. 6. Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. 7. I componenti effettivi e supplenti del Collegio dei sindaci revisori partecipano alle riunioni del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.
2. Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, (sia) nella fase istruttoria sia a indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina una immediata verifica del Comitato direttivo. 3. Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi, nonché quelli a loro assegnanti dal Comitato direttivo nazionale. 4. Si attivano su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltreché, se del caso, al Collegio dei sindaci di riferimento nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più strutture, riferiscono i risultati delle ispezioni alla FP CGIL nazionale. 5. Le modalità di procedura e di funzionamento degli ispettori sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli ispettori stessi ed approvato dal Comitato Direttivo. 6. Gli Ispettori partecipano alle riunioni del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.
Art. 21 1. La FP CGIL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture FP CGIL che ne hanno facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate". 2. L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi é regolato dal Comitato direttivo della FP CGIL. 3. La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato direttivo della FP CGIL. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione. 4. Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la FP CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti. 5. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione. 6. Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture. 7. La normativa generale, valevole indistintamente, per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato direttivo nazionale della CGIL. Le FP Cgil regionali, le federazioni o sindacati di categoria decidono nei loro Comitati direttivi i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale. 8. La FP Cgil e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative. 9. In caso di scioglimento di una struttura della FP CGIL, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della FP CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662. 10. In caso di scioglimento della FP CGIL Nazionale, il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Art. 22 1. L'attività amministrativa della FP CGIL deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e di trasparenza. 2. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme: Art. 23 1. La FP CGIL Nazionale, le FP CGIL Regionali e Territoriali (cancellato: Nazionale, le FP-Cgil regionali, le Camere del lavoro territoriali o metropolitane, e le federazioni o sindacati di categoria ai livelli nazionali, regionali, territoriali, gli enti e istituti confederali) sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderenti, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge. 2. A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la FP CGIL e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie. TITOLO V Art. 24 2. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti: b. sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o; c. in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e; d. espulsione dall'organizzazione. Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per: a) comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico; 3. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria del centro regolatore di riferimento o di quello superiore se il caso si riferisce al centro regolatore competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio della facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo del centro regolatore competente relativo dovrà, entro 30 giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. E’ facoltà dell’iscritto, oggetto di tale provvedimento, richiedere l’attivazione del Comitato di Garanzia competente; in tale caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso. 4. Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle Segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.
2. Nel caso, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a 4, il Comitato direttivo nazionale può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti. 3. Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione allo loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della FP CGIL, con la possibilità di esprimere parere vincolante e nei, casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari. 4. Qualora l’annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/e o che risulti lesivo per l’organizzazione, il Collegio di Verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di Garanzia di riferimento per quanto di competenza. 5. Il Collegio di verifica nazionale della FP CGIL ha giurisdizione sull'attività delle proprie strutture di livello inferiore, compresi i comitati degli iscritti. 6. Contro le decisioni del Collegio di verifica è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale. 7. Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. 8. Le modalità di procedura e funzionamento interno dei Collegi di verifica sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Comitato Direttivo, secondo le indicazioni del Comitato Direttivo della CGIL; il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza. 9. I componenti effettivi e supplenti dei Collegi di verifica partecipano alle riunioni del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto. Per tutte le materie non specificatamente regolate dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della CGIL. |











